PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A valere sulle risorse trasferite alla regione Sardegna ai sensi dei commi da 834 a 840 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono vincolati 50 milioni di euro a decorrere dal 2008 e fino ad esaurimento del debito, destinati al recupero degli aiuti già erogati ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale della Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, dichiarati incompatibili con il mercato comune con decisione n. 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997.
      2. A carico dei soggetti beneficiari delle provvidenze dell'articolo 5 della legge regionale della Sardegna 13 dicembre 1988, n. 44, e successive modificazioni, il recupero è fissato in quattordici rate annuali, fino alla concorrenza del complessivo ammontare delle somme effettivamente percepite e degli interessi legali maturati, senza ulteriori oneri.
      3. La regione Sardegna, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con propri provvedimenti le modalità attuative per la restituzione delle somme di cui al presente articolo.